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Bergamo in Comune | Dicembre 22, 2024

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41 BIS E LEOPARD 2

41 BIS E LEOPARD 2

Negli ultimi tempi il sistema mediatico sta sparando scempiaggini come non mai in precedenza, suscitando un profondo dispiacere in tutte le persone di raziocinio che possono solo amaramente constatare come episodi degni unicamente di condanne etico-morali vengano presentati come “difesa dello Stato”, quando non addirittura come “necessità di alimentare la guerra”…

Ci riferiamo alle polemiche sull’applicazione del “41 bis” e alla fornitura di nuovi carri armati da battaglia all’alleato della NATO nel conflitto in corso.

Possiamo solo dire che tutto questo ci schifa nel profondo dell’animo/a, sia in senso etico che in senso razionale.

Ci schifa al punto tale che preferiamo non esprimere pareri in merito, perché pleonastici.

Preferiamo limitarci a pubblicare in fondo a questo pezzo il testo integrale dell’articolo 41 bis in modo che chiunque possa rendersi conto di come le “situazioni di emergenza” siano ormai considerate essere una normalità quotidiana e di come la “sospensione delle regole di trattamento carcerario” non sia una misura giuridica (contro cui è sempre possibile fare ricorso), ma sia una decisione ministeriale totalmente univoca (arbitraria insomma) sancita da appositi decreti “ad personam” contro i quali, in caso di ricorso, è la sola decisione ministeriale ad avere importanza.

Non ci sembra che questa sia una bella cosa e possiamo solo stigmatizzare il tutto come una legge estranea ad ogni ordinamento costituzionale, giuridico e legale della Repubblica.

Una roba del genere nella Spagna di Franco avrebbe potuto essere considerata garantista, nella nostra Repubblica…

,,,fate un po’ voi.

Però, la attuale campagna governativa di “difesa dello Stato a partire dal 41 bis” non fa ridere.

Fa piangere.

E amaramente.

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Per quanto riguarda la fornitura di nuovi carri armati da battaglia all’alleato della NATO nel conflitto in corso ci limitiamo a fornire alcuni “link” e la traduzione di un articolo pochissimo noto che racconta della battaglia di Al Bab tra il dicembre 2016 e il febbraio 2017 in Siria tra esercito turco e squadristi del cosiddetto Califfato.

Vinsero i Califfi e dieci Leopard 2 sono stati fatti a pezzettini piccoli piccoli o trasportati via come trofei.

Stessi eventi per quanto riguarda gli Abrams americani usati dai Sauditi nello Yemen: non hanno fatto la figura dei dominatori del campo di battaglia, anzi…

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https://youtu.be/jpPpCWEZjSo

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https://geopolitiki.com/battle-of-al-bab-turkish-leopard-2a4-tanks/

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https://youtu.be/X6nZvDn6gRQ

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Ribadiamo che non stiamo esprimendo alcuna opinione.

Ci limitiamo, nel nostro piccolo, a fornire informazione.

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Bergamo, 04.II.2023

Marco Brusa

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La battaglia di Al-Bab: la distruzione dei carri armati Leopard-2a4 turchi.

In questo articolo cercheremo di ricordare gli eventi che hanno portato alla distruzione di numerosi carri armati Leopard-2A4 turchi durante la battaglia di Al-Bab in Siria, avvenuta tra il 6 novembre 2016 e il 23 febbraio 2017.

La 2° Brigata Corazzata turca, che ha preso parte all’operazione Al Bab, ha perso circa dieci carri armati Leopard 2 per azione degli jihadisti che difendevano l’area.

Si ritiene, secondo informazioni non confermate, che anche due carri armati Leopard-2A4 siano stati catturati intatti e successivamente distrutti da raid aerei dell’aviazione turca.

Le circostanze esatte che hanno portato alla distruzione di così tanti carri armati sono ancora poco conosciute, ma i carri armati turchi sono rimasti in gran parte senza protezione della fanteria e non hanno fatto il minimo sforzo per coprirsi ai lati durante l’attacco contro la città dove erano attestate le forze nemiche, questo indica certamente un grave errore tattico.

Gli errori specifici nella gestione del Leopard-2A4 da parte del comando turco possono essere visti in diversi video pubblicati dai terroristi durante la battaglia di Al-Bab.

Il carro armato Leopard-2A4 ha un’armatura laterale piuttosto debole e, a differenza di altri carri armati, non ha un’armatura reattiva per proteggersi dalle munizioni ad alto esplosivo, presenti in gran quantità sul campo di battaglia di Al-Bab .

Durante la ricerca per la stesura di questo articolo, abbiamo visto molti video che mostravano la ragione principale di questa enorme sconfitta dell’esercito turco.

Gli equipaggi dei carri armati turchi si sono comportati come se fossero ad un picnic, parlavano e camminavano fuori dai carri armati a meno di due kilometri dalle forze nemiche.

Nella quasi totalità dei casi non si sono accorti del lancio dei missili anticarro guidati che hanno preso di mira i loro carri armati.

Dopo avere incassato il primo colpo gli equipaggi turchi, che avrebbero dovuto essere esperti e ben addestrati, sono rimasti paralizzati dalla paura e non hanno fatto nulla per impedire al secondo missile di colpirli.

L’unica cosa che hanno fatto è stato farsi prendere dal panico e fuggire a piedi sotto il fuoco nemico e sembra che si siano dimenticati di portare in salvo anche i loro carri armati.

In quasi tutti i casi, non c’è stato fuoco di appoggio da parte degli altri carri e non hanno nemmeno provato a rimuovere i carri armati danneggiati o ad accendere cortine fumogene.

I carri armati turchi che non erano stati colpiti subito non hanno risposto a un solo colpo, per cui sono stati a loro volta bombardati uno dopo l’altro da missili anticarro.

Questi tragici errori, combinati con la debole armatura in alcune parti del Leopard 2A4 progettato per un diverso tipo di battaglia, hanno portato alla distruzione di una decina di carri armati turchi da parte degli ATGM.

Questo da allora ha convinto molti analisti della difesa che il Leopard 2A4 ha cominciato a mostrare la sua età.

Va sottolineato, ovviamente, che le lezioni di Al-Bab hanno portato l’esercito turco ad apportare modifiche significative a questi carri armati.

Fonte: https://geopolitiki.com/battle-of-al-bab-turkish-leopard-2a4-tanks/

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Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

Art. 41-bis – Situazioni di emergenza

  1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

  2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’ articolo 4-bis.

2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

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